Art. 3.
(Norme per la legislazione regionale).

      1. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni normative, perseguono i seguenti obiettivi:

          a) sostenere la famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine burocratico, educativo, abitativo, lavorativo ed economico che ne impediscono lo sviluppo;

          b) garantire la libertà delle scelte educative per i figli anche attraverso adeguati sostegni di carattere economico e la copertura delle spese sostenute e documentate per l'attuazione del diritto allo studio e all'istruzione;

          c) garantire il diritto alla procreazione e al dignitoso mantenimento dei figli mediante specifiche agevolazioni dirette a sostenere le famiglie numerose;

          d) assicurare adeguato sostegno all'assistenza diretta da parte delle famiglie ai cittadini anziani e disabili;

          e) promuovere e sostenere, in accordo con i comuni, le iniziative finalizzate alla costituzione di reti primarie di solidarietà, nonché l'associazionismo e la cooperazione familiare, al fine di favorire lo sviluppo di forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e dei disabili;

          f) promuovere, in accordo con i comuni, le iniziative delle reti sociali tendenti, in una prospettiva di solidarietà e di mutuo aiuto, a sviluppare le capacità delle famiglie di assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali;

 

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          g) promuovere, in accordo con i comuni, la realizzazione di strutture e di supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l'infanzia;

          h) promuovere, in accordo con i comuni, attività che favoriscono il mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle attività di cura, sostegno e ricreazione del minore e che aiutano a combattere il fenomeno della dispersione scolastica;

          i) tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni di basso reddito o comunque di disagio, nonché l'adeguata formazione e il costante aggiornamento degli operatori addetti ai servizi pubblici alla famiglia;

          l) promuovere l'attività di tutela, di assistenza e di consulenza a sostegno dei componenti del nucleo familiare, dei minori orfani o comunque privi dell'assistenza dei genitori, delle vittime della violenza, anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandono, nonché iniziative a sostegno della madre e del bambino vittime di violenze familiari;

          m) promuovere iniziative per l'informazione sulle procedure di adozione e di affidamento dei minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

          n) realizzare interventi volti a rimuovere difficoltà economiche, sociali e familiari che possono indurre la madre all'interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, nonché a diffondere informazioni relative alla possibilità di partorire o di affidare il neonato presso le strutture del Servizio sanitario nazionale conservando l'anonimato.